Cancellazioni Protesti in Tutta Italia
Cancellazione Protesti e/o Cancellazione Protesto
Come avviene la cancellazione di un protesto
Il protesto scatta nel momento in cui, dopo avere emesso un titolo di credito, non si rispettino i termini e la scadenza. I titoli di credito sono essenzialmente tre: le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, circolari o postali. Cambiali e vaglia sottintendono un obbligo di pagamento, mentre l’assegno è considerato un mezzo, che sostituisce il denaro contante. Se, dopo l’emissione di questi documenti, il creditore non ottiene quanto gli spetta, ne consegue il protesto, ovvero l’azione con cui l’ufficiale giudiziario conferma il mancato pagamento o accettazione del titolo. Il protesto scatta entro due giorni dalla data di scadenza delle cambiali ed entro il termine di presentazione degli assegni, generalmente variabile da 1 a 2 settimane. Il protesto, trasmesso al Presidente della Camera di Commercio competente nel territorio, viene pubblicato nell’elenco informatico entro una decina di giorni. Non è detto che ad essere iscritti nell’elenco dei protesti siano solo i debitori recidivi, abituati ad emettere assegni a vuoto e a lasciar scadere le cambiali: molto spesso è sufficiente una dimenticanza o un ritardo per trovarsi nella lista dei “cattivi pagatori” quasi senza rendersene conto. In questi casi, è utile non farsi prendere dalla paura, ma cercare, magari rivolgendosi ad un consulente, di provvedere alla cancellazione del protesto e risolvere il problema.
Cosa fare quando è in corso un protesto
Il protesto non è una situazione permanente, e se dovesse accadere, magari involontariamente, di subirlo, esistono diversi sistemi per rimediare senza troppe conseguenze. Qualora il debito insoluto riguardi una cambiale o un vaglia cambiario, il debitore ha tempo un anno per effettuare il pagamento e chiedere la cancellazione del protesto mediante richiesta inviata al presidente della Camera di Commercio competente. Se, per qualche ragione, la richiesta non venisse accettata, è possibile rivolgersi al Giudice di Pace. Nel caso in cui il pagamento avvenisse dopo il periodo di un anno, sarà necessario richiedere la riabilitazione al Presidente del Tribunale della provincia di residenza, in maniera tale da avere diritto alla cancellazione. Se il protesto si riferisce ad un assegno, la legge non prevede la cancellazione del protesto a seguito del pagamento: è comunque necessario procedere prima alla domanda di riabilitazione, per poi presentare la richiesta di cancellazione dal registro informatico dei protesti. E’ bene ricordare che gli assegni bancari e postali, in caso di mancato pagamento, comportano anche sanzioni e penali, oltre alla segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria da parte della Prefettura. Considerando la complessità delle procedure di cancellazione dei protesti, è sempre consigliabile chiedere una consulenza da parte di un professionista esperto, in grado di seguire il percorso più idoneo ai diversi casi.
Quando si viene considerati cattivi pagatori
Non dimostrarsi affidabili nell’eseguire i pagamenti significa essere considerati “cattivi pagatori”, una condizione che provoca l’iscrizione in una specifica lista, utile agli istituti di credito nel caso di ulteriori richieste di prestiti o finanziamenti. Diventare cattivi pagatori non è molto raro: è sufficiente dimenticare di pagare una rata per essere segnalati presso le Centrali Rischi. Poiché le banche consultano abitualmente gli elenchi, in genere ci si accorge di essere cattivi pagatori proprio nel momento in cui si desidera ottenere un altro finanziamento. Quando l’inaffidabilità consiste nell’emissione di assegni non coperti e nella firma di cambiali senza onorarne la scadenza, l’inserimento nel registro dei protesti diviene inevitabile. Assegni e cambiali protestati costituiscono inoltre la base sulla quale procedere con azioni esecutive e pignoramenti dei beni del debitore. Per evitare di incorrere in questi spiacevoli inconvenienti, qualora accadesse di finire nel registro informatico, è utile provvedere immediatamente alla regolarizzazione degli insoluti e alla richiesta di cancellazione del protesto. Naturalmente la cancellazione non avviene nell’immediato, ed è necessario attenersi ad una procedura specifica, per questo è preferibile muoversi seguendo le disposizioni di un consulente.
La cancellazione automatica del protesto dopo 5 anni
Dopo un periodo di 5 anni, i protesti vengono cancellati automaticamente senza alcuna spesa da parte del debitore, poiché una volta trascorso questo periodo, la presenza nell’elenco informatico decade. Essere inclusi nel registro dei protesti è una condizione che comunque comporta molte difficoltà, prima tra tutte l’impossibilità di richiedere e di ottenere prestiti e finanziamenti. La cancellazione di un protesto prima dei cinque anni di legge è fattibile, ma comporta naturalmente il saldo totale del debito, compresi i relativi interessi dovuti al ritardo. Ad occuparsi della gestione degli elenchi dei protesti sono le Camere di Commercio, alle quali è necessario rivolgersi non solo per la cancellazione ma anche per la visura del registro informatico. Se il protesto riguarda un assegno postale, l’iscrizione nei registri è gestita dalle Camere di Commercio di Roma o Milano, indipendentemente dalla sede di emissione dell’assegno.
Verificare l’avvenuta cancellazione
Dopo aver regolarizzato il pagamento di assegni o cambiali protestati, ed avere eseguito correttamente la procedura di richiesta della cancellazione del protesto e, se necessario, della riabilitazione da parte del Tribunale, è opportuno verificare che la cancellazione sia realmente avvenuta. Qualora la cancellazione avvenga per riabilitazione da parte del Tribunale, i documenti più importanti necessari per la richiesta sono: l’istanza da presentare al presidente del Tribunale con relativa marca da bollo, il certificato del protesto rilasciato dalla Camera di Commercio e una dichiarazione che attesti di non avere altri protesti in corso. Al fine di non incorrere in errori, dimenticanze o problemi, è consigliabile rivolgersi ad un consulente in grado di gestire con professionalità e correttezza la pratica della richiesta di cancellazione, seguendone i vari sviluppi.
Visure delle centrali rischi finanziari
La centrale rischi è un sistema che esegue un costante monitoraggio della situazione creditizia di chi richiede un finanziamento. Si tratta, sostanzialmente, di un database che raccoglie tutte le informazioni sulla posizione creditizia dei clienti di istituti di credito e società finanziarie. Oltre alle centrali rischi pubbliche, come quella della Banca d’Italia, esistono società private che si occupano di questi controlli: per questo, quando avviene la cancellazione di un protesto, è necessario verificare che il proprio nominativo sia stato cancellato anche dalle centrali rischi, al fine di evitare ulteriori problemi.
Come avviene la cancellazione protesti
Il registro dei protesti è un database informatico nazionale, dove le Camere di Commercio di tutta Italia provvedono ogni mese a pubblicare l’elenco dei soggetti protestati. L’informatizzazione del registro dei protesti, che ha sostituito i bollettini cartacei mensili pubblicati in precedenza, garantisce una maggiore chiarezza delle informazioni, oltre alla possibilità di avere sempre un quadro aggiornato relativo alla situazione nazionale dei protesti cambiari.
Le motivazioni per cui si viene inclusi nel registro dei protesti possono essere di diversa natura: mancato pagamento di cambiali, di vaglia cambiari o di assegni bancari, dichiarazioni di rifiuto di pagamento di cambiali o vaglia e dichiarazioni emesse dalle stanze di compensazione, gli uffici che svolgono la funzione di regolare i rapporti fra le banche. Una volta avvenuta la segnalazione, il protesto rimane nel registro per cinque anni, trascorsi i quali viene cancellato automaticamente e senza costi. Tuttavia, esiste la possibilità di richiedere anticipatamente la cancellazione protesti dal registro informatico.
Cancellazione dei protesti automatica
Ad avvenuta segnalazione, i protesti permangono per un periodo di 5 anni nel registro informatico, per poi venire cancellati automaticamente, senza alcuna spesa da parte del soggetto protestato e senza necessità di inoltrare richieste particolari. Può accadere però che si verifichi la necessità di chiedere la cancellazione dei protesti prima del periodo di cinque anni, magari per ottenere un finanziamento, un mutuo o un prestito personale. Anche perché talvolta ci si trova inseriti nell’elenco dei protesti senza rendersene conto, spesso per un semplice ritardo o una dimenticanza. A tale riguardo, è opportuno ricordare che il registro informatico dei protesti è un database pubblico, accessibile a chiunque inoltri richiesta presso la Camera di Commercio, in modo da poter verificare l’eventuale presenza di protesti, sia per le persone fisiche che per i professionisti e le imprese.
Richiedere la cancellazione dei protesti dal registro informatico
Per ottenere la cancellazione dei protesti anticipatamente al termine obbligatorio di 5 anni, è necessario inoltrare una particolare richiesta alla stessa Camera di Commercio che ha pubblicato il protesto: tale richiesta deve essere effettuata dal debitore entro dodici mesi e dopo avere effettuato il pagamento del debito, comprensivo di interessi. La richiesta di cancellazione può essere ugualmente inoltrata da chi dimostra di essere stato inserito nel registro informatico erroneamente o illegittimamente così come dai pubblici ufficiali e dagli istituti di credito che si rendano conto dell’errore, e riguarda sia il protesto delle cambiali che degli assegni, seguendo procedure differenti.
Cancellare i protesti relativi alle cambiali
La cancellazione dei protesti per le cambiali e i vaglia cambiari può essere richiesta entro i 12 mesi o successivamente, e segue modalità differenti. Quando il pagamento del debito avviene entro i 12 mesi dall’inserimento, unitamente agli interessi maturati, la richiesta di cancellazione deve essere inoltrata al Presidente della Camera di Commercio, fornendo in allegato la conferma dell’avvenuto pagamento. Se è stato superato il periodo dei dodici mesi, il debitore deve richiedere la riabilitazione al Tribunale, e in seguito inoltrare la richiesta di cancellazione. La riabilitazione si ottiene nel caso in cui si provveda al pagamento di tutti i titoli protestati, e senza avere subito nel frattempo altri protesti: a questo punto è possibile richiedere l’inserimento nel registro informatico della conferma di pagamento.
Cancellare i protesti relativi agli assegni
Anche nel caso di assegni protestati, è possibile richiedere la cancellazione dei protesti dal registro informatico tramite la procedura di riabilitazione da parte del Tribunale, dopo avere regolarizzato la propria posizione con il pagamento dell’assegno protestato. La procedura di cancellazione dei protesti relativi agli assegni bancari è la stessa anche per gli assegni postali
La cancellazione del protesto di un assegno
Il protesto è un atto pubblico eseguito da un ufficiale autorizzato a seguito della constatazione del mancato pagamento di un titolo di credito, che sia una cambiale, un vaglia cambiario o un assegno. Nel caso di un assegno, il protesto deve essere effettuato entro i tempi previsti per la presentazione, generalmente otto giorni se l’assegno è pagabile nello stesso comune e quindici giorni quando è pagabile in un altro comune italiano. La procedura viene eseguita da un ufficiale giudiziario o da un segretario comunale, e il contenuto del relativo atto deve indicare chiaramente la data della richiesta di pagamento, il nome di chi ha ordinato la procedura di protesto, il luogo, l’oggetto della richiesta, i dati delle persone coinvolte, le risposte avute dal debitore e la sottoscrizione del pubblico ufficiale. Diversamente dalle cambiali e dai vaglia protestati, le norme legislative prevedono che la cancellazione del protesto di un assegno dal registro informatico non possa avvenire direttamente a seguito dell’avvento pagamento.
L’accesso al registro informatico dei protesti
Il registro informatico dei protesti è la banca dati dove vengono inserite tutte le informazioni relative ai protesti di cambiali, vaglia cambiari, assegni bancari e postali e dichiarazioni provenienti dalle stanze di compensazione. Si tratta di un data base informatico che ha sostituito il bollettino cartaceo, che in precedenza veniva pubblicato mensilmente dalle Camere di Commercio. La scelta di sostituirlo con un sistema informatizzato garantisce l’aggiornamento continuo, la completezza dei dati e la possibilità di accedere alle informazioni da parte di tutto il territorio nazionale. Trattandosi di un registro pubblico, l’accesso è consentito a chiunque abbia necessità di avere informazioni relative all’elenco dei protesti, attraverso gli sportelli delle Camere di Commercio e tramite servizio telematico. I dati relativi ai soggetti protestati permangono nell’elenco per un periodo di cinque anni, trascorso il quale vengono cancellati in automatico, senza alcun costo o richiesta da parte del debitore. Tuttavia, è possibile richiedere la cancellazione del protesto di un assegno o di un altro titolo di credito prima del termine previsto dalla legge, in conseguenza dell’avvenuto pagamento dei titoli, della riabilitazione da parte del Tribunale, o nel caso in cui il protesto sia illegittimo o dovuto ad un errore.
La procedura di cancellazione dei protesti
Nel caso in cui il protesto sia relativo ad una cambiale o ad un vaglia cambiario, la cancellazione può essere richiesta in seguito all’avvenuto pagamento entro dodici mesi. In questo caso, è necessario inoltrare la regolare richiesta al Presidente della Camera di Commercio competente, unitamente all’effetto protestato, all’atto di protesto, alla quietanza dell’avvenuto pagamento, ai documenti di identità e alle marche da bollo previste dalla legge. La stessa richiesta può essere presentata per i casi di protesto dovuti ad illegittimità o erroneità, e può essere inoltrata anche dagli istituti di credito e dagli ufficiali giudiziari che dichiarino di riconoscere l’errore. Nel caso in cui il pagamento del titolo di credito fosse avvenuto oltre i dodici mesi, la cancellazione non può avvenire immediatamente, ma tramite riabilitazione da parte del Tribunale, richiesta dal debitore. Una volta ottenuta la riabilitazione dal Presidente del Tribunale, sarà possibile procedere con la richiesta di cancellazione, presentando alla Camera di Commercio l’apposito modulo e la copia del provvedimento di riabilitazione. Qualora la richiesta di cancellazione non venga accolta, il debitore ha la possibilità di rivolgersi al Giudice di Pace. La procedura di cancellazione del protesto di un assegno segue invece un percorso diverso, in quanto la legge non prevede che possa avvenire immediatamente dopo l’avvenuto pagamento.
Come ottenere la cancellazione del protesto degli assegni
Diversamente da quanto accade per vaglia e cambiali, la legge non consente l’immediata cancellazione del protesto di un assegno tramite avvenuto pagamento. La procedura in questo caso prevede la cancellazione tramite riabilitazione da parte del Tribunale, da richiedere solo al termine del periodo di dodici mesi, durante i quali il nominativo del debitore rimarrà iscritto nel registro informatico. Solo al termine di questo periodo, il debitore avrà il diritto di richiedere il provvedimento di riabilitazione al Presidente del Tribunale della provincia di residenza, per poi procedere, successivamente, alla richiesta di cancellazione del protesto dal registro informatico. Ovviamente, anche nel caso di assegni protestati, può accadere che il protesto sia dovuto ad un errore: in questo caso, come avviene per le cambiali, il debitore stesso, il pubblico ufficiale o l’istituto di credito possono presentare la richiesta di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio, dichiarando e confermando l’errore.
La Centrale di Allarme Interbancaria
L’emissione di assegni bancari o postali non autorizzati o privi di fondi comporta automaticamente l’iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria. Si tratta di un archivio informatizzato gestito dalla Banca d’Italia dove vengono inserite le generalità dei soggetti responsabili dell’emissione degli assegni, che per sei mesi saranno impossibilitati ad emetterne altri. In caso di assegno scoperto, l’iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria può essere evitata qualora il pagamento del titolo avvenga entro 60 giorni dalla presentazione all’incasso, con l’aggiunta di una penale. Per accedere all’archivio della Centrale è necessario rivolgersi presso le filiali della Banca d’Italia. Parallelamente, esiste anche una serie di banche dati private, i cosiddetti sistemi di informazione creditizia, preposti alla raccolta dei dati relativi all’andamento dei pagamenti, in base alle richieste inoltrate da istituti di credito e società finanziarie che desiderino verificare l’affidabilità dei loro potenziali clienti.
Le cause del mancato accesso al credito
Quando accade di non riuscire ad ottenere un finanziamento o ad aprire un conto corrente, può essere dovuto alla presenza del proprio nominativo nel registro dei protesti, nella Centrale di Allarme Interbancaria o in una banca dati privata, segnalato come “cattivo pagatore”. Per essere definiti cattivi pagatori non è necessario avere accumulato debiti enormi, ma spesso può essere a causa ad un ritardo, magari involontario, nel versamento della rata di un finanziamento. Per scoprire il motivo della segnalazione, è possibile rivolgersi all’ente dal quale è giunto il rapporto negativo, interrogando formalmente, per iscritto, il responsabile del trattamento dei dati in archivio. Per verificare la propria presenza nelle liste dei cattivi pagatori o nel registro dei protesti, e per effettuare la cancellazione del protesto di un assegno, è consigliabile rivolgersi ad un professionista, per avere la garanzia di rispettare le disposizioni e di eseguire correttamente la procedura.
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